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STATUTO DELLA PRO LOCO DI THIENEPRO THIENE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sedeIn data 6 Maggio 1971 presso il notaio dott. Giustino Segalla in Thiene, Corso Garibaldi n.67, è stata costituita, con atto pubblico n.49492 di rep.,registrato a Thiene il 18 Maggio 1971, l’Associazione Pro Loco di Thiene denominata “Pro Thiene” con sede legale nel Comune di Thiene.
Art. 2 - Caratteristiche e competenza territorialeL’Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e sociale. La Pro Thiene è un’organizzazione apartitica. La Pro Thiene svolge la sua attività nel Comune di Thiene; può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni in cui non esista altra associazione Pro Loco.
Art. 3 - FinalitàGli scopi che l’Associazione si propone sono: a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione; b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, Artistici e culturali del luogo e della zona; c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti; d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località; e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; f) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera; h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità; i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche; j) svolgere attività di assistenza ed informazione turistica nel rispetto dell’Articolo 20, comma 3, lettera c) della L.R. 33/2002, tramite l’istituzione di un ufficio informazioni.
Art. 4 OrganiSono Organi dell’Associazione: a) l’ASSEMBLEA DEI SOCI; b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; c) il PRESIDENTE; d) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; e) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 5 Assemblea dei SociL’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua: hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti dal Consiglio quella relativa all’anno in cui si effettuano le votazioni. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. L’assemblea è Ordinaria e Straordinaria. Spettano all’Assemblea Ordinaria: a) l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, del bilancio preventivo, del programma di attività e di eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione. b) l’elezione del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri L’Assemblea Ordinaria deve essere tenuta entro il mese di Gennaio per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. L’assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; gli astenuti non vengono computati al fine della maggioranza. Spettano all’Assemblea Straordinaria: a) le modifiche statutarie b) lo scioglimento dell’associazione L’Assemblea Straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi; gli astenuti non vengono computati al fine della maggioranza. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario. L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, la sede, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci non meno di otto giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.
Art. 6 – Consiglio d’AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è formato da 15 (quindici) membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva alla scadenza del mandato. Alle riunioni di Consiglio partecipa la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale con voto consultivo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente (o i Vice Presidenti) Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere (quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto). Il Consiglio d’Amministrazione nella sua prima seduta può inoltre nominare, definendone i compiti, un Comitato Esecutivo, composto da n.5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio ed il Segretario, se Consigliere. Hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario, se non Consigliere. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con delibera del Consiglio, fino ad un numero massimo di 7 (sette), con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio con ratifica alla prima assemblea utile. Se viene a cessare un Consigliere non più surrogabile, l’Assemblea, entro sessanta giorni, deve eleggere tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Le riunioni del consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all’albo della Pro Loco dell’ordine del giorno e della data di convocazione. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - PresidenteIl Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva alla scadenza del mandato. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione; la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e o tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.
Art. 8 – Segretario - TesoriereIl Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, anche al di fuori dei membri del Consiglio. Al Segretario possono essere attribuiti anche i servizi di tesoreria. Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Tesoriere è responsabile insieme al Presidente della tenuta della cassa, degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Presidente.
Art. 9 – Collegio dei Revisori dei ContiIl Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, la contabilità sociale nonché di relazionare il Consiglio sulle verifiche effettuate e l’Assemblea sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti partecipano, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione.-. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva alla scadenza del mandato. In caso di vacanza , per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di 2 (due), con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 10 – Collegio dei ProbiviriIl Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva alla scadenza del mandato. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di 2 (due), con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio. Il Collegio dei Probiviri dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 11 - TutelaL’atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.
Art. 12 - ScioglimentoL’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria. In tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune in cui l’Associazione ha sede che provvederà ad utilizzarli per finalità di utilità sociale, fino all’eventuale costituzione di una nuova Associazione Pro Loco.
Art. 13 – Personale DipendenteL’Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura, la durata dell’incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti.
Art. 14 - FinanziamentoI proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività, sono: a) le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio; b) i contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati; c) le eventuali donazioni; d) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali. Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15 - SociPossono essere soci tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio comunale . I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea o dal Consiglio. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco. I soci hanno diritto: a) alle pubblicazioni dell’Associazione; b) a frequentare i locali dell’Associazione; c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dell’Associazione. d) a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell’Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata. e) La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio d’Amministrazione. Avverso tali decisioni, l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dall’avviso presentando controdeduzioni. I Soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti.
Art. 16 - VariePer tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell’UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile. Tutte le cariche all’interno della Pro Loco sono gratuite. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 17 – Albo ProvincialeL’Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Provinciale secondo le norme del regolamento provinciale.
Art. 18 - ConsorziL’Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari , può consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.
Art. 19 – Rappresentanza RegionaleL’Associazione può aderire all’Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete, con diritto di partecipare all’attività ed alle nomine dello stesso. Con l’adesione a tale organo riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale UNPLI.
Art. 20 – Disposizioni GeneraliLe eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea Straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di Registro competente.
Art. 21 – Norma TransitoriaIl presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria tenutasi il 29 Marzo 2004 a THIENE. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Può essere completato dal Regolamento di attuazione, parte integrante del presente Statuto.
Il Segretario dell’Assemblea Motterle Rag. Alberto
| il Presidente dell’Assemblea Baron Rag. Maurizio |
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| Sede |
PRO THIENE
P.zza Ferrarin, 20
(Casetta Rossa)
36016 Thiene (VI)
tel/fax 0445 369 544
Orario Apertura:
Lunedì-Venerdì ore 10-12 e 17-19
Sabato ore 10-12 |
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